la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  si  propone,  nell'ambito degli obiettivi
generali  del  programma  regionale  di  sviluppo,  di  promuovere  e
sostenere la cooperazione mediante interventi diretti a:
     a) stimolare la costituzione di societa' cooperative;
     b) incrementare lo sviluppo e la capacita' produttiva;
     c)  favorire  la  professionalita'  e  la specializzazione degli
operatori;
     d) migliorare i servizi di sostegno al movimento cooperativo.