la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge si propone, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo, di promuovere e sostenere la cooperazione mediante interventi diretti a: a) stimolare la costituzione di societa' cooperative; b) incrementare lo sviluppo e la capacita' produttiva; c) favorire la professionalita' e la specializzazione degli operatori; d) migliorare i servizi di sostegno al movimento cooperativo.